Costituzione e giustizia: cambiare sì o no?

Giovedì 12 febbraio 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca (edificio U6, IV piano), si terrà una tavola rotonda dal titolo “COSTITUZIONE E GIUSTIZIA: CAMBIARE SÌ O NO?”.

L’incontro propone un confronto e una riflessione, con approccio scientifico, sui profili principali della riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario oggi al centro del dibattito pubblico, anche in vista del referendum costituzionale confermativo del 22–23 marzo 2026.

La revisione costituzionale persegue l’intento di separare le carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, e istituisce due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) separati (uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri) oltre a un terzo organo, l’Alta Corte disciplinare, chiamata ad assumere provvedimenti disciplinari nei confronti delle due funzioni giudicante e requirente. La riforma richiederà poi l’intervento del legislatore ordinario per dare attuazione con apposite norme al nuovo disegno di organizzazione dell’ordinamento giudiziario.

Discutono il tema, evidenziando le ragioni favorevoli e contrarie alla riforma costituzionale, i professori Quirino Camerlengo e Claudio Martinelli, la dottoressa Ilaria Gentile (giudice presso il Tribunale di Milano) e l’avvocato Salvatore Scuto (avvocato penalista del Foro di Milano).

Moderano l’incontro i professori Giulio Enea Vigevani e Monica Bonini.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ma è gradita l’iscrizione tramite il form online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkHQWNWXA44Cak33V0Bydgfu84sySnyhXp1LGah77Ej655Lw/viewform

Link per lo streaming: https://www.youtube.com/watch?v=zd_h36HZDXY

A.I. Arena, La prorogatio nella forma di governo dello Stato, ed. Lefebvre Giuffré, 2026, pagg. 222

La prorogatio nella forma di governo dello Stato è uno studio monografico dedicato alla prorogatio delle Camere, del Presidente della Repubblica e del Governo.

L’analisi si sviluppa, nella prospettiva della ricerca di interpretazioni idonee a contemperare la continuità nell’esercizio delle funzioni pubbliche e la ragionevolezza degli atti nei quali queste ultime si estrinsecano, attraverso un costante confronto, oltreché con la dottrina, con la prassi, i precedenti e la giurisprudenza.

La necessità di assicurare la continuità funzionale degli organi dello Stato titolari di attribuzioni di natura politica non risulta disgiunta, in regime di prorogatio, dalla presenza di limiti non solo convenzionali o di correttezza, ma anche giuridici e costituzionali.

Questi ultimi, però, nell’interpretazione proposta, sono da definire in modo sufficientemente elastico, valorizzando, così, lo spazio di autonomia delle decisioni politiche, senza rinunciare alle garanzie tipiche dello Stato costituzionale.

L’Autore è Antonio Ignazio ARENA, nato a Messina il 27 dicembre 1989, professore associato di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Messina (Dipartimento di Giurisprudenza).

M. Cartabia, Custodi della democrazia, pagg. 168, Egea editore, 2026

Le democrazie sono oggi in fase di regressione in molti paesi del mondo. Istituzioni democratiche un tempo solide e principi dati per acquisiti, come la separazione dei poteri, vengono messi sotto pressione, mentre le corti costituzionali – loro «custodi» – si trovano al centro di attacchi che ne minacciano l’indipendenza.

Eppure, sono proprio queste corti, nate dalla reazione ai totalitarismi del Novecento, che possono offrire un contributo significativo per preservare i vulnerabili principi democratici. Il cuore della vita democratica resta nelle istituzioni rappresentative. Ma dalla prima sentenza della Corte italiana – che liberò la parola dalla censura fascista – alle odierne sfide della disinformazione digitale, emerge con chiarezza che le corti costituzionali svolgono un ruolo essenziale nella costruzione di una democrazia matura, vigilando anzitutto sui limiti al potere affinché essa non si trasformi in una «tirannia della maggioranza», secondo la celebre espressione di Tocqueville.

In questo quadro, Marta Cartabia rilancia la proposta di un «costituzionalismo collaborativo» che, superando le sterili contrapposizioni tra volontà popolare e garanzie costituzionali, tra democrazia e costituzionalismo, tra governi e corti, possa tracciare la via per ricomporre conflitti che rischiano di lacerare il tessuto democratico.

È un appello alla collaborazione tra istituzioni diverse ma complementari, ciascuna nel proprio ruolo e con le proprie specifiche funzioni, ma tutte impegnate a orientare la vita sociale ai principi costituzionali. Ed è insieme un invito alla consapevolezza civica rivolto a tutti i cittadini, e non solo agli esperti, per ricordare che la libertà e i diritti non sono conquiste definitive, ma beni fragili, da custodire e praticare insieme, ogni giorno.

Marta CARTABIA, nata il 14 maggio 1963 a San Giorgio su Legnano (MI), è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale nell’Università Luigi Bocconi di Milano. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, ha insegnato presso numerose università italiane (Milano, Verona, Milano Bicocca) ed è stata Visiting Professor in Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti. Nel 2011 è stata nominata Giudice della Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Dal 2014 al 2019 è stata Vicepresidente della Consulta, anno in cui è stata eletta Presidente, prima donna a ricoprire tale carica, rivestita insieme a quella di Giudice fino al 2020. Dal 2021 al 2022 è stata Ministro della Giustizia del governo Draghi, stesso anno in cui ha ricevuto da Papa Francesco la nomina di membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

prof.ssa Marta Cartabia

Separazione delle carriere, la lectio del presidente emerito della Consulta Barbera: “la riforma non delegittima la magistratura”

Augusto Barbera, presidente emerito della Corte costituzionale, ex parlamentare del Pci e poi del Pds per cinque legislature, ministro nel governo Ciampi nei primi anni Novanta, si schiera apertamente e autorevolmente a favore del sì alla riforma voluta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.

«La riforma della giustizia di cui stiamo parlando è una riforma liberale divenuta inevitabile dopo la cosiddetta riforma Vassalli (la legge delega n. 81 del 1987), che aveva smantellato il vecchio codice di procedura penale di impronta autoritaria e introdotto il sistema accusatorio».

Del resto, la riforma dell’articolo 111 della Costituzione, che ha introdotto il principio del «giusto processo» nel contraddittorio tra le parti «in condizioni di parità» davanti a un giudice «terzo ed imparziale» fu votata nel 1999 a larghissima maggioranza.

Di seguito riportiamo il testo del Suo intervento, tenuto nel corso della riunione dell’associazione “Libertà eguale” svoltasi a Firenze lunedì 12 gennaio 2026.

A marzo saremo chiamati a completare una riforma liberale divenuta inevitabile dopo la cosiddetta riforma Vassalli-Pisapia che aveva smantellato il vecchio codice di impronta autoritaria e introdotto il sistema accusatorio: il primo e unico codice dell’Italia repubblicana. Inevitabile conseguenza – il passo successivo – di quella riforma avrebbe dovuto essere la separazione delle funzioni e delle carriere.

La appartenenza di tutti i magistrati alla medesima carriera era stata voluta (o confermata) dal regime fascista proprio perché più congeniale a un processo di tipo “inquisitorio”. Era il tipo di processo in cui il Giudice poteva svolgere le medesime funzioni, sia inquirenti sia giudicanti (il Pretore o il Giudice nel rito sommario); oppure in cui il pubblico ministero agiva come “coagente” sotto la direzione del Giudice istruttore nella raccolta delle prove (istruttoria formale). Essendo le due funzioni non sempre distinguibili non aveva senso separarne le carriere, anzi dovevano rappresentare, secondo il legislatore fascista, “espressione di un’anima sola”.

In proposito i meno giovani ricorderanno negli anni del dopo guerra il Giudice istruttore Raffaele Sepe divenuto una star nel caso Montesi (e non c’erano allora né i social né i canali privati). Assistito da un pubblico ministero fu impegnato per mesi a raccogliere, senza contraddittorio, prove contro Piero Piccioni, figlio dell’allora Vicepresidente del consiglio. Memorabile il conflitto politico con la Dc, la liberazione dagli arresti e il nulla di fatto a carico dell’imputato, tornato a scrivere memorabili colonne sonore. Si potrebbe dire di più ma mi limito a ricordare (con inevitabile approssimazione) che il diritto romano prevedeva un processo assimilabile al processo accusatorio e che nei secoli successivi furono le esigenze di punizione degli eretici che spinsero ad affidare ai Giudici (dell’Inquisizione anche la raccolta delle prove compresa la prova della innocenza richiesta allo stesso imputato presunto colpevole).

Passeranno secoli perché negli altri Paesi europei si potesse accettare quell’impianto accusatorio che gli inglesi erano riusciti ad ottenere nel 1215 con l’articolo 39 della Magna Charta: “Nessun uomo libero sarà arrestato o imprigionato, o esiliato, o in qualsiasi modo privato dei suoi beni, né noi lo condanneremo o manderemo a condannarlo, se non per legittimo giudizio dei suoi pari o secondo la legge del paese”. Dopo anni di discussione in dottrina e in Parlamento finalmente nel 1989 giunse il Codice Vassalli (il Ministro Guardasigilli medaglia d’oro della Resistenza, sulla base dei lavori della Commissione Pisapia e con l’apporto di Marcello Gallo e di altri giovani penalisti progressisti, fra i tanti , Giangiulio Ambrosini, Luciano Violante , Franco Bricola ed altri). Il passo successivo avrebbe dovuto essere la separazione delle carriere fra il Giudice e il Pubblico Ministero. Ma intervennero più fattori che rallentarono la riforma, non ultimi l’emergenza terroristica e l’esplosione del “giustizialismo” di “mani pulite”.

In quegli anni, temendo la cosiddetta dispersione delle prove, la stessa Corte costituzionale si era mossa in direzione opposta con la sentenza 361 del 1998 (cosiddetta Sentenza Neppi Modona). Come risposta a quella Sentenza, nel 1999 fu approvato dal Parlamento, a larghissima maggioranza, il nuovo articolo 111 della Costituzione che introduce il “giusto processo”: il processo è tale quando accusa e difesa sono sullo stesso piano “nel contraddittorio fra le parti,” davanti ad un Giudice “terzo ed imparziale”; “in condizioni di parità”, financo nello spazio fisico dell’Aula ; il PM accanto ai difensori delle parti e non più accostati al banco del Giudice (i Giudici “du siege” e i PM “du parquet” direbbero in Francia). E’ la riforma cosiddetta Pera-Salvi che raccoglieva parte delle conclusioni della commissione D’Alema cui avevano contribuito fra gli altri, assieme a Marcello Pera e a Cesare Salvi, Giovanni Pellegrino, l’attivissimo relatore Marco Boato ed altri ancora.

Il processo riformatore era stato purtroppo ulteriormente ritardato dalle note vicende della storia repubblicana: prima Craxi e poi Berlusconi prendendo in mano questa bandiera, certamente più favorevole alle loro posizioni processuali e comunque utile (a loro avviso) per contrastare i Giudici inquirenti, favoriranno ulteriori passi indietro delle altre forze politiche, in particolare delle attuali opposizioni. Non mancarono comunque importanti aperture; dapprima nel 1994 nel documento che segnò la nascita del Partito Popolare Italiano; poi nel PD, in sede congressuale , nel 2019 nella cosiddetta mozione Martina si legge, in modo incisivo, “Il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo e imparziale”. Una riforma liberale e patrimonio del centrosinistra, ma nell’ultimo segmento assunta paradossalmente per lo più da partiti “legge ed ordine” e rifiutata dal centro sinistra.

Non leggo in questa vostra iniziativa il tentativo di biasimare il cambiamento di opinione dell’attuale gruppo dirigente del Pd, che come tutte le scelte politiche merita rispetto; colgo, invece, in positivo, un importante contributo per ridare un senso concreto al referendum costituzionale. Proprio la presenza di tante persone che si richiamano alla sinistra e che si pronunciano per il “Si” sottolinea in modo icastico che si vota non su un governo ma su una puntuale riforma costituzionale.

Rende più chiaro il messaggio da trasmettere: i cittadini non sono chiamati votare con un “si” a favore del governo Meloni, né con un “no” contro il governo. Avremo presto altre occasioni – le elezioni politiche del 2027! – per fare sentire il nostro dissenso rispetto al governo di centro-destra; per portare avanti una posizione alternativa rispetto ai tanti problemi della giustizia che questo importante strumento di democrazia diretta non può affrontare (e aggiungo che questo governo non è riuscito ad affrontare).

Spesso si parla in astratto di doveroso rispetto della Costituzione: qui siamo di fronte ad una prova concreta. La nostra Costituzione, più di altre, ha voluto distinguere gli strumenti di democrazia rappresentativa (le elezioni politiche con cui si formano i governi) dagli strumenti di democrazia diretta; questi ultimi sia sulle leggi ordinarie in funzione “abrogativa”, sia sulle leggi costituzionali in funzione “approvativa”. Proprio per il rispetto dovuto alla Costituzione gli elettori sono chiamati a pronunciarsi direttamente sui quesiti referendari, valutandoli liberamente nel loro contenuto.

Vedo in questa manifestazione fiorentina (e non solo) che in tanti a sinistra sono disponibili – per rispetto della propria storia ! – di votare “il Si” nella consultazione del prossimo marzo. Non sarebbe la prima volta, anzi!- il dissenso di elettori democristiani (i cattolici del “No promossi da Pietro Scoppola e Gigi Pedrazzi) rispetto alla Dc (e ai Vescovi) contribuì alla vittoria del referendum sul divorzio (1974); anni dopo il dissenso di elettori della sinistra riformista avrebbe consentito la vittoria del referendum sulla scala mobile (1985) e resa possibile la manovra Ciampi del 1992 ; all’inizio degli anni Novanta gruppi riformisti di maggioranza ed opposizione contribuirono alla vittoria dei referendum del 9 giugno del 1991 e del 18 aprile del 1993.

Mi rendo conto che ciò non è sempre facile ma alcuni punti possono essere sottolineati: come ho appena detto e ripeto, nel referendum gli elettori sono chiamati a votare né a favore del Governo né contro il governo; ma, aggiungo, non si vota né a favore della Magistratura, né contro la stessa (per quanti autogoal stia sfiorando in tal senso l’Associazione magistrati). Questa riforma non è la rivincita di Berlusconi né, tanto meno, attua il disegno di Licio Gelli (nessuno ha rimproverato ai cinque stelle la riduzione del numero dei parlamentari previsti nel programma di Gelli, anzi molti -io tra questi!- li hanno ringraziati!). E non si vota neanche a favore o contro l’Anm, l’associazione dei magistrati, che anche dopo la sconfitta del “no” rimarrebbe, ovviamente, in vita godendo delle garanzie che la Costituzione (art.18) offre a tutte le realtà associative politiche, sindacali e culturali, ma non avrebbe la possibilità – questo è il punto- di alimentare l’avvilente correntocrazia nell’unico CSM.

Delegittimare la magistratura significherebbe delegittimare e dimenticare quanto la democrazia italiana deve al lavoro e al sacrificio di tanti Magistrati (compreso Giovanni Falcone che alla separazione delle carriere credeva e che non fu certamente trattato in modo equo dal CSM dell’epoca!). L’unica domanda che va posta all’elettorato è la seguente: l’approvazione della riforma rafforzerà o indebolirà l’autonomia e l’indipendenza e della magistratura e dei singoli magistrati? Sia dal potere politico, sia dalle correnti? Questa è la domanda alla quale gli elettori sono chiamati a rispondere! Andiamo ai singoli punti.

Primo punto: sento ripetere che dopo la riforma Cartabia pochi sono ormai i passaggi dall’una all’altra carriera; verissimo: ma Giudici e Pm sono rimasti insieme nel medesimo CSM (i PM a giudicare le carriere degli altri Giudici e viceversa i Giudici a giudicare le carriere dei pubblici ministeri) e soprattutto raggruppati nelle medesime correnti in esso presenti. Sono lontani i tempi – fine anni Sessanta – in cui la divisione in correnti dei magistrati rifletteva due diverse letture della Costituzione (norme solo programmatiche per la corrente conservatrice e norme direttamente applicabili per Magistratura democratica) ed è andata crescendo il loro numero e la loro sgradevole natura di gruppi di pressione e di potere (ricorrendo all’intelligenza artificiale ne ho contati cinque)

Secondo punto: la riforma esprime la volontà politica di “assoggettare” al governo il potere giudiziario? Mi ha profondamente colpito il tenore degli interventi dei magistrati dell’Anm a favore del “no” nella prossima consultazione referendaria. In particolare l’insistenza su un preteso “assoggettamento alla politica”. Non mi scandalizza la discesa dell’associazione come parte politica; non mi scandalizzano le tecniche proprie degli slogan commerciali (purtroppo lo fanno da tempo anche i partiti!); mi offendono due altri motivi: perché si allude alla “politica” e ai politici come il male dal quale stare lontani (quasi una “presunzione …di colpevolezza”) e, soprattutto, la ostentata falsificazione dei contenuti della riforma. E’ non meno deludente, se non volgare, richiamarsi dall’una o dall’altra parte alle pulsioni emotive.

La separazione delle carriere è ormai adottata in quasi tutte le democrazie liberali con la sola eccezione italiana; ed anzi in molte di esse è prevista la dipendenza dei PM dal Ministro della Giustizia. Non vedo in quelle democrazie forme di assoggettamento alla politica (Francia , Olanda ,Belgio, Austria, Germania, Polonia, Danimarca, Repubblica Ceca, Estonia; in Francia addirittura hanno imprigionato l’ex Presidente della Repubblica). E comunque nessuna delle norme del testo consentirebbe “l’assoggettamento” al potere politico: all’art.104 esso prevede che sia “i magistrati della carriera giudicante sia di quella requirente” costituiscono un “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.

Faccio mia la lettura di Antonello Gustapane (attualmente Procuratore della Repubblica di Varese ) “le funzioni requirenti sono ricoperte alla pari di quelle giudicanti da magistrati appartenenti al medesimo ordine giudiziario che però rispetto al passato viene ora articolato in modo dualista in due distinte carriere, quella giudicante e quella requirente”. La garanzia viene mantenuta, ma io dico che vi è di più (!!!!): il testo di riforma riferendosi in modo specifico ai magistrati “sia requirenti sia giudicanti”, introduce una ulteriore garanzia rispetto al testo del 1948. Questo (ultimo comma dell’art.107) affida alla legge ordinaria, non alla legge costituzionale (come nel nuovo testo), le garanzie per assicurare forme e modi dell’indipendenza del Pubblico ministero.

Proprio sulla base di questa normativa – vale a dire la differenza dei due statuti – la Corte costituzionale ammise i referendum radicali e regionali sulla separazione delle carriere nel 2000 (sentenza. n.37, Presidente della corte Giuliano Vassalli) e nel 2022 (sentenza n.58). Sarebbe pienamente legittima per la Corte costituzionale, dunque, anche a costituzione vigente, la possibile separazione del regime dei due pilastri ( “la Costituzione non contiene alcun principio che imponesse o al contrario precludesse la configurazione di una carriera unica”, così con formula analoga, entrambe le sentenze). Mentre – ripeto – la Costituzione garantisce direttamente l’indipendenza dei “giudici”, l’art.107 (secondo comma) affida alla legge sull’ordinamento giudiziario, cioè alla legge ordinaria, l’indipendenza dei Pubblici ministeri.

Quindi – ripeto – il testo Nordio accresce il livello di indipendenza e autonomia. Se i neocostituenti (e i loro consulenti) avessero voluto perseguire forme di assoggettamento di Giudici e Pm al potere politico bisognerebbe, a quel punto, accusarli di non aver saputo scrivere le norme ! Ce lo confermano i lavori preparatori della Costituzione. Su impulso di Calamandrei la Costituente addivenne (e sulla base di un emendamento Grassi-Leone) di non porre sullo stesso piano nel testo costituzionale – oggi ultimo comma dell’art. 107 – le garanzie di indipendenza dei giudici e quelle dei magistrati del Pubblico ministero, e di rinviare per queste ultime alla legge sull’ordinamento giudiziario. Da qui la formula dell’art. 101, “i giudici sono soggetti solo alla legge”, correggendo la proposta della Commissione dei 75 che faceva riferimento a tutti i magistrati, sia ai Giudici sia ai Pubblici ministeri.

Terzo punto. La riforma darebbe troppi poteri ai PM (così Pomicino, Mastella o anche Violante)? O tali poteri verrebbero indeboliti dalla riforma (così voci del comitato del “no”, l’Anpi ad esempio)? Non tento di rispondere perché è argomento che francamente non capisco, anche perché viene salvaguardata (anzi rafforzata la loro autonomia) e non viene toccato l’art.112 della Costituzione laddove prevede la obbligatorietà dell’azione penale. Potrebbe invece essere possibile – ed è a mio avviso auspicabile – che per alcuni tipi di reato sia più facile prevedere uffici specializzati (per esempio nella materia degli infortuni sul lavoro), ma ricordiamo tutti che nel 1991 l’Associazione magistrati si oppose alla nascita della Procura nazionale antimafia temendo possibili intrusioni governative, rese più agevoli dalla centralizzazione.

Quarto punto. Un punto centrale riguarda l’indipendenza dei singoli magistrati anche dalle correnti. Essa dovrebbe essere assicurata dal sorteggio (su una platea che la legge dovrà definire), così escludendo per i membri togati ogni mandato correntizio e indebolendo per i membri laici ogni automatico legame partitico. E’ il punto più urticante per l’Anm. Le obiezioni sono due. La prima: un organo di rilevanza costituzionale -viene detto – non può escludere il voto dei soggetti rappresentati. Affermazione corretta per gli organi che esprimono indirizzi politici (riconducibili alla sovranità popolare) ma per i CSM sarebbe conclusione che parte da una premessa assai discutibile.

I componenti dei due Csm -come l’attuale del resto – devono svolgere compiti di “garanzia “; non sono chiamati a svolgere funzioni di “rappresentanza “, né dei Magistrati né tanto meno del Parlamento. E sarebbe anche contrario ai principi costituzionali definire i CSM organi di “autogoverno: cosi la Corte costituzionale nella sentenza n. 44 del 1968. Per l’art.105 della Costituzione vigente, infatti, il CSM non esprime linee politiche ma provvede solo ad “assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari”, così garantendo piena autonomia rispetto al Governo e agli altri poteri dello Stato.

In questa prospettiva il sorteggio appare comunque uno strumento non estraneo alla stessa Costituzione la quale, ad esempio, all’art.135 prevede l’estrazione a sorte per i 16 giudici che dovrebbero integrare il Collegio per i giudizi di accusa contro il Presidente della repubblica (oltre che per la composizione del Tribunale dei Ministri e per la formazione delle Corti d’assise o come metodo residuale nei casi già previsti dalla legge art.35 comma 3 della legge 17 giugno 2022 n,71). In ogni caso è un limite (vedremo quanto efficace) alle pratiche clientelari e spartitorie che non poche volte finiscono con il premiare più che il merito professionale la fedeltà alla corrente (anche ricorrendo al mortificante metodo del pacchetto di nomine).

Alcuni parlamentari (progetto Ceccanti ed altri) avevano ipotizzato per l’elezione del Csm una legge elettorale basata su collegi uninominali, non su liste; metodo che avrebbe dato spazio alla conoscenza diretta dei candidati da parte dei magistrati ma l’ANM non ha colto l’occasione -anzi si è opposta -non avendo voluto intaccare le liste di corrente. La componente magistratuale è in netta maggioranza nei due Csm (2/3 e 1/3). Nei pannelli di propaganda si obbietta che i componenti laici essere tratti, al limite , da un elenco formato da soli componenti scelti dalla maggioranza. E’ praticamente impossibile con le attuali normative parlamentari, ossia il quorum che non scende al di sotto dei tre quinti, che ciò avvenga . In ogni caso c’è spazio perché la legge ordinaria di attuazione (art.8 del testo Nordio) affronti questi temi, in particolare per quanto riguarda la formazione della platea dei sorteggiabili.

Quinto punto. Vengono anche avanzati dubbi sull’Alta Corte disciplinare, peraltro più volte auspicata dalla Sinistra (che anzi ha tentato di estenderla anche ai Giudici amministrativi e contabili), a tal punto da figurare anche nel programma del Pd per le elezioni politiche 2022. Essa è formata da quindici Giudici: tre nominati dal Capo dello Stato; nove espressi dai magistrati (sei giudicanti e tre requirenti); tre eletti dal Parlamento. Ad essa vengono attribuiti compiti prima svolti dal CSM. E’ ben vero che le sanzioni disciplinari inflitte dal CSM sono in percentuale superiori a quelle di altre professioni ( il Dpr n.137 del 2012 per le professioni ordinistiche). Ma è un regime non comparabile. La responsabilità disciplinare dei magistrati (per la quale il testo Nordio conferma e rafforza la riserva di legge) non è, infatti, verso l’Ordine, ma verso l’ordinamento generale; ciò dà ragione del carattere giurisdizionale del relativo procedimento e giustifica l’attribuzione del giudizio ad un’Alta Corte.

Merita invece particolare considerazione il fatto che sia possibile una impugnazione davanti alla stessa Corte in diversa composizione e non sia previsto come oggi il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione. Non sopravvaluto il tema ma non escludo che (ma occorre approfondire il tema) che in sede di attuazione dell’art.8 si possa prevedere un ricorso in Cassazione in base al comma 7 dell’art.111 della Costituzione per violazione di legge.

Torno alla separazione processuale dalla quale sono partito: la distinzione di compiti e fini assegnati ai Giudici e ai Pubblici Ministeri impedisce in radice di attribuire agli atti del PM quella connotazione di condanna, lesiva della presunzione di non colpevolezza, che ancora, purtroppo, è radicata nel sentimento comune (l’espressione “giudici” nella stampa è spesso usata in modo equivalente anche per i Pubblici Ministeri).

Si pensi al fatto che, benché la riforma Cartabia, con l’art. art. 335-bis c.p.p. abbia stabilito che la mera iscrizione nel registro degli indagati non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è ascritto, è duro a morire il convincimento di colpevolezza , in violazione del principio di cui all’art.127 della Costituzione repubblicana (che tuttavia si limita a imporre la presunzione di non colpevolezza e non la più liberale presunzione di innocenza!) . Convincimento che si alimenta anche a causa dell’ambiguità circa lo statuto, il ruolo ed i compiti delle due diverse figure di magistrato – Giudice o Pm – che la riforma intende superare.

Nuova pubblicazione: “Corte Costituzionale e regionalismo: questioni e prospettive”

E’ uscito il volume “Corte costituzionale e regionalismo: questioni e prospettive” (collana Istituto Luigi Sturzo, Rubbettino editore, pagg. 96) a cura di Nicola Antonetti (professore emerito di Storia delle dottrine politiche nell’Università di Parma e presidente dell’Istituto Luigi Sturzo), Floriana Cerniglia (professoressa di Economia Politica nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e direttrice del Centro di ricerche in Analisi economica e sviluppo economico internazionale – CRANEC) e Alessandro Pajno (presidente emerito del Consiglio di Stato).

L’opera giunge in un momento cruciale per il dibattito istituzionale italiano, prendendo le mosse dalla recente sentenza n. 192 del 2024 della Corte Costituzionale.

Tale pronuncia ha segnato un punto di svolta fondamentale, annullando alcune disposizioni della Legge n. 86/2024 (la cosiddetta “Legge Calderoli”) sull’autonomia differenziata e offrendo interpretazioni decisive per il futuro del regionalismo nel nostro Paese.

I curatori presentano i loro punti di vista sulle prospettive dell’autonomia differenziata e del regionalismo italiano.

Quest’ultimo deve trovare un ragionevole equilibrio tra differenziazione e eguaglianza in un Paese segnato ancora da profondi divari economici e sociali. Un divario territoriale che – dall’Unità in poi – non è mai stato colmato.

INDICE

Introduzione

Alessandro Pajno
La Consulta e la cultura costituzionale dell’autonomia

Ugo De Siervo
Costituzione: spazi e limiti delle differenziazioni territoriali

Franco Gallo
Costituzione, federalismo fiscale e autonomia differenziata

Ignazio Visco
LEP, autonomia, decentramento

Floriana Cerniglia
Costituzione e federalismo fiscale: percorsi di attuazione e prospettive

Damiano Palano
Democrazia e autonomie: paradossi e squilibri

Contributo di Francesco Boccia
Contributo di Maria Stella Gelmini

A. Vignudelli, Diritto costituzionale, ed. Giappichelli, 2025, pagg. 1024

disponibile dal 13 ottobre 2025

Un’opera pensata per guidare studenti e appassionati attraverso l’impianto logico, teorico e normativo del Diritto Costituzionale italiano.

Il testo, giunto all’ottava edizione, coniuga rigore scientifico e chiarezza espositiva, offrendo una solida formazione sui principi, le fonti, i diritti fondamentali e l’organizzazione dello Stato.

Partendo dalla distinzione tra informazione e formazione, il volume affronta temi chiave come legalità, separazione dei poteri, interpretazione giuridica e sovranazionalità, offrendo un quadro organico e aggiornato della materia.

Indispensabile per studenti universitari, candidati a concorsi pubblici e professionisti del diritto.

Un approccio profondo, critico e moderno per comprendere davvero la Costituzione, facendo emergere un ampio ed articolato mosaico, del quale ognuno degli elementi considerati rappresenta un’insurrogabile tessera inserita in quel vasto e coerente complesso d’incastri, di corrispondenze, di richiami ed implicazioni reciproche, i quali, nel loro insieme, danno forma compiuta al Diritto Costituzionale.

Autore dell’Opera è il prof. Aljs VIGNUDELLI, emerito di Diritto costituzionale nell’Università di Modena e Reggio Emilia. Nato a Bologna il 19 febbraio 1948, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna, con tesi in Diritto amministrativo (relatori i professori Renato Alessi e Fabio A. Roversi Monaco).

Ha lavorato in ambito accademico fin dagli anni Settanta, prima presso la cattedra di Diritto costituzionale dell’Università di Bologna con i professori Fabio A. Roversi Monaco e Giuseppe de Vergottini, poi collaborando stabilmente con il prof. Sergio Fois, ordinario di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Negli anni Ottanta ha assistito, insieme con altri esperti, l’on. Aldo Bozzi, presidente dell’omonima Commissione, nello studio e nella predisposizione dei materiali per il dibattito sulle riforme costituzionali.

Ha svolto la propria attività nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, presso la cattedra di Diritto costituzionale e presso la Scuola di Perfezionamento in Scienze Amministrative (SPISA) della stessa Università. E’ stato docente di Diritto della Comunicazione e dell’Informazione al Centro Europeo Studi Aziendali della Confindustria di Bologna, di Disciplina giuridica della Pubblicità e di Legislazione pubblicitaria presso l’Università LUISS di Roma. Dal 1990 al 1994 ha insegnato Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, e, dall’anno successivo, la stessa materia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

E’ direttore della Rivista “Lo Stato. Rivista semestrale di diritto costituzionale, diritto dell’economia e teoria del diritto” presso Mucchi editore.

prof. Aljs Vignudelli
emerito di diritto costituzionale nell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia

M. Bertolissi, Autonomia differenziata. Materiali controcorrente, ed. Giappichelli, 2025, pagg. 544

L’opera raccoglie, nella sua prima parte, una serie di scritti pubblicati su varie riviste di diritto pubblico o inseriti in volumi collettanei.

Offre dell’art. 116, 3° comma, Cost. un’interpretazione che non trova riscontro in altri elaborati della dottrina giuspubblicistica, la quale pretende di desumere la realtà dagli enunciati normativi, giungendo, in tal modo, ad esiti che all’autore paiono essere – e lo dimostra – privi di fondamento.

Nella seconda parte, comprende gli atti predisposti, in nome e per conto della Regione del Veneto, per i giudizi di legittimità costituzionale della legge Calderoli e di ammissibilità del referendum abrogativo della medesima.

Utile, se non indispensabile, perché espone un punto di vista inusuale, sia per quanti fanno ricerca, sia per coloro che sono usi alla frequentazione delle aule giudiziarie.

E per coloro che vogliono saperne di più, cogliendo il senso profondo del contraddittorio.

Parole chiave: pluralismo – autonomia – responsabilità.

L’Autore del volume è il prof. avv. Mario BERTOLISSI, nato ad Udine il 28 dicembre 1948, emerito di diritto costituzionale nell’Università di Padova. Ha insegnato, altresì, istituzioni di diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto pubblico comparato e giustizia costituzionale. Ha ideato il Centro Studi sulle Istituzioni Livio Paladin, promotore di iniziative a carattere didattico, culturale e scientifico.

Tra le Sue pubblicazioni ricordiamo Il mito del buon governo, ed. Jovene, 2022; Livio Paladin costituzionalista della Res publica, ed. Mucchi, 2022; Autonomia. Ragioni e prospettive di una riforma necessaria, ed. Marsilio, 2019; Autonomia e responsabilità sono un punto di vista, ed. Jovene, 2015; Contribuenti e parassiti in una società civile, ed. Jovene, 2012; L’ordinamento degli enti locali, ed. Il Mulino, 2002; Lineamenti costituzionali del federalismo fiscale, ed. Cedam, 1989; L’autonomia finanziaria regionale, ed. Cedam, 1983.

Ha guidato la delegazione trattante della Regione Veneto per l’autonomia differenziata.

prof. avv. Mario Bertolissi
emerito di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Padova

Dossier del 28/07/2025 – Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (A.C. 1917-B)

(a cura dei Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

Il progetto di legge di revisione costituzionale A.C. 1917-B torna all’esame della Camera dopo essere stato approvato, nella seduta del 22 luglio 2025, dall’Assemblea del Senato nell’identico testo approvato in prima lettura dall’Assemblea della Camera, nella seduta del 16 gennaio 2025.

Questo testo, a sua volta, non risultava modificato rispetto al progetto di legge di revisione costituzionale di iniziativa governativa C. 1917, adottato come testo base in sede referente nella seduta della I Commissione Affari costituzionali della Camera del 6 ottobre 2024.

Si tratta quindi della seconda deliberazione prevista, per i progetti di legge costituzionali, dall’articolo 138 della Costituzione.