Ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità dei parlamentari

DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE N. 8 DEL 24/11/2022

a cura del Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni della Camera dei deputati

Secondo l’art. 66 della Costituzione: “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte d’ineleggibilità e incompatibilità”.

Le attività di verifica dei poteri sono svolte, per i membri della Camera dei deputati, dalla Giunta delle elezioni, attraverso un processo istruttorio che porta al giudizio di convalida per ogni singolo parlamentare proclamato eletto e all’accertamento dell’assenza di eventuali e sopraggiunte cause di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, ostative al mantenimento del ruolo di parlamentare.

Le cause di ineleggibilità impediscono l’elezione, ma possono essere rimosse e pertanto il diritto di elettorato passivo del soggetto interessato non è perso, ma non può essere validamente esercitato fino a quando non siano rimosse.

Le cause di incandidabilità costituiscono una specie particolare di ineleggibilità (si veda, a riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 141/1996), le quali non possono essere rimosse e pertanto precludono la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per il tempo previsto dalla relativa disciplina.

Le cause di incompatibilità sono invece dirette ad impedire che chi ricopre determinati uffici possa contemporaneamente ricoprire l’ufficio di parlamentare. In tal senso non impediscono la partecipazione alle elezioni ma l’interessato, se eletto, deve optare tra il mandato parlamentare e la carica incompatibile.

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