Norme per l’attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura

DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE N. 33 DEL 01/02/2023

a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati

Le proposte di legge costituzionale A.C. 23, 434 e 824, il cui testo è identico, e A.C. 806, sono volte a separare le carriere di giudici e di pubblici ministeri mediante un intervento sul Titolo IV della Costituzione.

Tutti i progetti di riforma prevedono:
a) due distinti organi di autogoverno della magistratura: uno per la magistratura requirente ed uno per la magistratura giudicante;
b) la modifica della composizione dei membri elettivi dei due istituendi CSM rispetto a quello unitario esistente, passando dall’attuale prevalenza numerica della componente togata, corrispondente ai due terzi, alla sua parificazione rispetto a quella laica, di nomina politica;
c) la separazione formale dell’ordine giudiziario nelle due categorie della magistratura giudicante e della magistratura requirente con previsione di distinti concorsi per l’accesso in esse.

Con riguardo alla composizione dei due organi di autogoverno le proposte differiscono in parte, in quanto:
a) le proposte C. 23, C. 434 e C. 824 prevedono che i membri “togati” siano scelti tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge (e non più eletti dai magistrati ordinari), mentre la C. 806 prevede che gli stessi siano nominati da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie;
b) la proposta C. 806 prevede che i componenti “laici” siano nominati per metà dal Presidente della Repubblica e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio, mentre le altre confermano la nomin a della componente laica da parte del Parlamento in seduta comune.

Ulteriori differenze concernono la presidenza degli organi di autogoverno: la proposta C. 806 attribuisce infatti al primo presidente della Corte di Cassazione la presidenza del Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Procuratore generale della Corte di cassazione la presidenza del Consiglio superiore della magistratura requirente, mentre le altre confermano l’attribuzione della presidenza dei due organi alla Presidenza della Repubblica.

Le proposte C. 23, C. 434 e C. 824 prevedono altresì:
a) la rimessione alla legge ordinaria dei criteri di scelta dei magistrati costituenti la componente togata dei due organi di autogoverno;
b) la possibilità di nominare, a tutti i livelli della magistratura giudicante, avvocati e professori ordinari universitari di materie giuridiche al di fuori della selezione con pubblico concorso;
c) la modifica dell’art. 112 della Costituzione, regolante l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, con la previsione di esercizio della stessa nei casi e secondo i modi previsti dalla legge.

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